In caso di malattia e di infortunio, il tirocinante è soggetto agli obblighi di documentazione e di reperibilità previsti dal dipendente?
No. Gli obblighi di documentazione dello stato impeditivo possono rilevare solo se relativi al servizio militare o civile ed alla maternità per il solo periodo di astensione obbligatoria. Negli altri casi, mancando un qualsiasi effetto sospensivo del rapporto viene meno la necessità di documentarli. Tuttavia, è da rilevare che qualora lo stato impeditivo dovesse determinare la impossibilità della prestazione dovrebbe trovare, comunque, applicazione la disciplina di diritto comune prevista allart.1256 c.c. in base al quale L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla . Con riferimento allobbligo di reperibilità il tirocinante non essendo lavoratore subordinato non ha alcun obbligo di reperibilità.
[Ultimo aggiornamento: 17/10/2012 15:50:37]